Quando fare la perdita di possesso auto
Quando denunci la perdita di possesso auto, ovviamente, devi dichiarare il vero.
Questa certificazione è consentita dall’art. 47 DPR 445/2000, che regola la “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà”, pertanto tutto ciò che dichiarerai, ricadrà sotto la tua responsabilità, anche penale.
La dichiarazione di perdita di possesso auto è consentita nei seguenti casi:
• Furto del veicolo
• Appropriazione indebita: un caso tipico è quello del coniuge che abbandona il tetto coniugale, portandosi via l’auto.
• Vendita del mezzo non perfezionata dalla documentazione necessaria e dalle pratiche burocratiche imposte per legge.
• Ritiro del mezzo da parte del soccorso stradale, in seguito al quale si decide di non ritirare più il veicolo.
• Consegna dell’auto a un rivenditore che poi è fallito, prima di completare tutte le pratiche burocratiche necessarie per il passaggio di proprietà.
• Sequestro da parte di un Organo di Polizia, in seguito a fermo stradale, a confisca amministrativa o a procedimenti giudiziari.
• Rinuncia all’eredità: sembra una strana motivazione, ma in realtà è l’unico modo per non intestarsi un’auto gravata da debiti o che comporta spese eccessive.
• Altro: qui possono essere inseriti altri validi motivi per cui si richiede la perdita di possesso.
Perdita di possesso per fallimento, fermo amministrativo, sequestro, pignoramento, confisca penale, requisizione
In alcuni casi a determinare l’indisponibilità del veicolo per il suo intestatario è l’emissione di un provvedimento da parte dell’autorità giudiziaria o della Pubblica Amministrazione come nel caso di fallimento, confisca, sequestro penale o giudiziario, pignoramento del veicolo.
Alcune volte il provvedimento viene iscritto al PRA dalle autorità competenti, ma non sempre. Quando il provvedimento non viene iscritto d’ufficio, l’intestatario del veicolo deve chiedere l’annotazione della perdita di possesso allegando il provvedimento che lo riguarda, in originale, in copia conforme o in copia dichiarata conforme.
In caso di perdita di possesso per fallimento, persiste l’obbligo di corrispondere il bollo auto, a meno che la singola Regione non abbia previsto espressamente l’esonero dal pagamento del bollo.
In caso di perdita di possesso per fermo amministrativo, si interrompe l’obbligo tributario tranne che nelle seguenti regioni: Basilicata, Campania, Emilia Romagna, Lazio, Marche, Provincia autonoma di Bolzano.
Per tutti gli altri casi sopra citati l’obbligo cessa dal periodo successivo alla data di emissione del provvedimento.
NB: L’annotazione della perdita di possesso per sequestro può essere richiesta solo nel caso in cui dal provvedimento risulti la non utilizzabilità del veicolo. Il solo sequestro della carta di circolazione non consente l’annotazione della perdita di possesso.
Perdita di possesso auto: quanto costa
Per chiedere l’annotazione della perdita di possesso con rilascio di CdP, occorre pagare l’imposta di bollo per registrazione al PRA che è pari a:
32,00 euro (se si utilizza il CdP cartaceo o il CDPD come nota di presentazione)
48,00 euro (se si utilizza il modello NP3C come nota di presentazione).
Nel caso in cui si richieda la perdita di possesso senza rilascio del CdP, i costi sono di
16,00 euro se si presenta il Certificato di Proprietà in sede di richiesta;
32,00 euro se si utilizza invece il modello NP3C.
Chiaramente se ci si rivolgere ad una delegazione ACI o ad una agenzia di pratiche auto, occorre aggiungere il costo relativo al servizio di intermediazione.
Il pagamento si effettua in contanti o con bancomat (non sono accettate carte di credito né carte BancoPosta).
Cosa accade se non si registra la perdita di possesso
Nel caso in cui pur non registrando la perdita di possesso del veicolo si decidesse comunque di non pagare la tassa, le conseguenze sarebbero inevitabili.