Nel caso si contravvenga a questa divieto viene prevista la sanzione (art. 214, comma 8, del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285). Il proprietario dell’auto deve far cessare la circolazione del mezzo o lo faranno le forze dell’ordine in caso sarete fermati.
Sul veicolo o anche sul bene strumentale come macchinari o attrezzature sarà apposto un sigillo che sarà rimosso quando sarà terminato il decorso il periodo di fermo amministrativo. Nel caso di fermo il veicolo viene trattenuto presso l’organo di polizia, con menzione nel verbale di contestazione.
All’autore della violazione si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 770 a euro 3.086, nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi.
Ma non solo perchè in questo caso è disposta anche la confisca del bene il che equivale a perdere l’intero valore residuo del bene.
Le spese per la custodia del mezzo nel deposito saranno a carico del proprietario del mezzo.
Nel caso intendiate presentare ricorso la restituzione non potrà comunque avvenire prima del provvedimento della autorità giudiziaria che rigetta il ricorso.

Se il mezzo oggetto dell’attività di lavoro autonomo o anche nel caso di autoveicolo intestato ad una società “Gli strumenti, gli oggetti e i libri indispensabili per l’esercizio della professione, dell’arte o del mestiere del debitore possono essere pignorati nei limiti di un quinto, quando il presumibile valore di realizzo degli altri beni rinvenuti dall’ufficiale giudiziario o indicati dal debitore non appare sufficiente per la soddisfazione del credito; il predetto limite non si applica per i debitori costituiti in forma societaria e in ogni caso se nelle attività del debitore risulta una prevalenza del capitale investito sul lavoro.
Come anche visto nel caso del pignoramento dei macchinari per le società, soggetti giuridici.
Nel caso di automezzo intestato ad una società l’agente della riscossione potrebbe comunque eccepire che l’utilizzo dell’auto, tanto di quello stiamo parlando, potrebbe non essere un problema al proseguimento dell’attività. Discorso diverso nel caso di agente e rappresentanti o anche nel caso per esempio di scuole guida, taxi, o altro in cui l’utilizzo dell’auto è strettamente legato alla generazione di ricavi aziendali. Nel caso di auto intestate alle società budini sarà possibile vedere il pignoramento ma limitatamente ad un quinto del valore del debito iscritto in cartella.

Se si procede al pagamento della riscossione delle imposte, la detenzione può essere annullata. La misura sanzionatoria scade quando il debito si estingue, con l’ultima rata, nel caso in cui la rata del debito sia stata ottenuta. come procediamo? Vai al PRA con la documentazione che include:
-un ordine di revoca: il formato deve essere originale. il documento viene emesso dall’agente di recupero una volta che il debito è stato pagato. contiene i dati relativi all’auto, quelli della persona su cui è stata gravata la misura e l’ammontare del debito soggetto a cancellazione.
-il certificato di proprietà dell’auto: può essere cartaceo o digitale. la richiesta deve essere scritta sul retro del documento. In alternativa, anche il foglio complementare va bene.
-il modulo NP-3: questo modello è necessario solo se il certificato di proprietà non è disponibile per la richiesta di revoca.

Quali sono le conseguenze di questo fatidico fermo amministrativo? Il proprietario non ha più l’auto, almeno fino a quando non ha pagato il suo debito, annullando così la registrazione dal PRA. Pertanto non può circolare con il veicolo, pena una multa. inoltre, il veicolo non può essere demolito, cancellato dal registro pubblico o portato all’estero. Anche gli acquirenti del veicolo soggetto a detenzione non potranno circolare su strade e autostrade italiane. Se, nonostante la detenzione, il debitore non paga, il concessionario venderà l’auto per recuperare il credito.

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