Perdita di possesso veicolo: in quali casi può essere richiesta e come

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Se continui ad essere l’intestatario della tua vecchia auto, ma per qualche motivo non ne hai più la disponibilità (ti è stata rubata, sequestrata, pignorata, ecc.), è necessario che tu richieda al Pra – Pubblico Registro Automobilistico – l’annotazione della perdita di possesso auto. Solo così riuscirai a sottrarti al pagamento non solo del bollo auto, ma anche di eventuali contravvenzioni. In questo articolo ti spieghiamo chi può richiedere la perdita di possesso auto, in quali casi è possibile farla e soprattutto con quali modalità e costi.

Perdita di possesso auto per altri motivi
La perdita di posseso può essere altresì richiesta in caso di:

FALLIMENTO
In questo caso occorre disporre della sentenza di fallimento in in copia conforme o oppure della dichiarazione di copia conforme. La data di decorrenza dell’evento coincide con la data della sentenza;

SEQUESTRO
Occorre disporre della copia originale del provvedimento di sequestro disposto dall’amministrazione giudiziaria (civile o penale) o dalla Pubblica Amministrazione (ad es. sequestro dell’Agenzia delle Entrate), oppure della copia conforme o della oppure dichiarazione di copia conforme. La data di decorrenza dell’evento coincide con la data del sequestro;

PIGNORAMENTO
Produrre e consegnare il Verbale di pignoramento in originale o copia conforme oppure la dichiarazione di copia conforme. La data di decorrenza dell’evento coincide con la data del pignoramento;

CONFISCA AMMINISTRATIVA O PENALE
in una simile ipotesi occorre produrre il Provvedimento di confisca emesso dal Prefetto o dall’autorità giudiziaria in originale o in copia conforme, oppure dichiarazione di copia conforme. La data di decorrenza dell’evento coincide con la data della confisca;

SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE (o altro organo giurisdizionale)
In questo caso occorre produrre la copia conforme della sentenza che dichiara la perdita di possesso del veicolo oppure allegare dichiarazione di copia conforme. La data di decorrenza dell’evento coincide con la data di avvenuta perdita di possesso indicata nella sentenza (in mancanza si farà riferimento alla data di emissione della sentenza);

CONSEGNA A RIVENDITORE IRREPERIBILE O FALLITO
Qui basta produrre la dichiarazione sostitutiva, mentre la data di decorrenza dell’evento coincide con la data di annotazione al PRA della stessa dichiarazione.

Chiaramente possono sussistere altre ipotesi di perdita di possesso non rientranti nelle casistiche sopra indicate.