Il fermo amministrativo non può comunque colpire mai un’auto cointestata. In tal modo, infatti, si finirebbe per pregiudicare anche il non debitore, impedendogli la circolazione. Come precisato più volte dalla giurisprudenza (di recente, ad esempio, dalla Commissione Tributaria Regionale del Piemonte nella sentenza n. 1374/2017), il fermo di un’auto in comproprietà è oggettivamente inapplicabile se non tutti i proprietari sono debitori dell’Agente della riscossione.
L’organo verso il quale siamo debitori e dal quale provengono i cosiddetti avvisi bonari, comunicazioni a tutela del contribuente coi quali ci viene segnalata l’esistenza di un debito, la sua natura, l’ammontare, i termini entro cui pagare o fare ricorso laddove lo riteniamo ingiusto.
L’avviso bonario, potendo ancora decidersi il da fare, non è coercitivo.
Trascorsi i termini, l’inerzia del debitore fa subentrare il terzo soggetto.
L’agente della riscossione. L’ente o amministrazione sarà costretto ad incaricare l’agente o concessionario della riscossione (Equitalia) al recupero del credito, il quale utilizzerà ogni mezzo, e non sono pochi, per raggiungere lo scopo.
Le azioni di questo soggetto sono coercitive. In questo caso si dice che la somma viene iscritta a ruolo (nel senso che al recupero se ne occuperà l’agente della riscossione coi suoi poteri e non più il soggetto cui fa capo il debito), cui segue la cartella esattoriale con la quale si intima il pagamento della somma dovuta con l’indicazione del provvedimento che sarà avviato in caso di ripetuta inerzia del debitore.
Tra questi, il fermo amministrativo e le ganasce fiscali.
Quando un contribuente riceve la notifica di una cartella esattoriale, ha 60 giorni per effettuare il pagamento del debito iscritto a ruolo.
Superato detto periodo, l’ADE o un altro agente della riscossione che ha provveduto ad emettere la cartella, può attivare specifiche procedure cautelari atte a garantire il credito, ed esecutive per far sì che il debito venga pagato dal debitore.
Una delle procedure cautelari più comuni sono le cd. ganasce fiscali, cioè il fermo amministrativo fiscale automobile, moto, scooter, macchina agricole, pullman, camion ex Equitalia. Tale procedura, consiste quindi nell’inviare al debitore una comunicazione formale con la quale si dà seguito al mancato pagamento della cartella, attraverso la notifica del preavviso di fermo amministrativo fiscale su un veicolo a motore di proprietà del debitore.
Se il mezzo oggetto dell’attività di lavoro autonomo o anche nel caso di autoveicolo intestato ad una società “Gli strumenti, gli oggetti e i libri indispensabili per l’esercizio della professione, dell’arte o del mestiere del debitore possono essere pignorati nei limiti di un quinto, quando il presumibile valore di realizzo degli altri beni rinvenuti dall’ufficiale giudiziario o indicati dal debitore non appare sufficiente per la soddisfazione del credito; il predetto limite non si applica per i debitori costituiti in forma societaria e in ogni caso se nelle attività del debitore risulta una prevalenza del capitale investito sul lavoro.
Come anche visto nel caso del pignoramento dei macchinari per le società, soggetti giuridici.
Nel caso di automezzo intestato ad una società l’agente della riscossione potrebbe comunque eccepire che l’utilizzo dell’auto, tanto di quello stiamo parlando, potrebbe non essere un problema al proseguimento dell’attività. Discorso diverso nel caso di agente e rappresentanti o anche nel caso per esempio di scuole guida, taxi, o altro in cui l’utilizzo dell’auto è strettamente legato alla generazione di ricavi aziendali. Nel caso di auto intestate alle società budini sarà possibile vedere il pignoramento ma limitatamente ad un quinto del valore del debito iscritto in cartella.
Con la detenzione amministrativa, un’entità o amministrazione può bloccare un’attività appartenente al debitore che è registrata in un registro pubblico. Nel caso del blocco amministrativo dell’auto, il bene è registrato presso al PRA, acronimo del Public Automobile Register, e l’amministrazione può decidere per la detenzione, impedendo così al proprietario di circolare con l’auto e persino venderla. La causa della detenzione amministrativa può essere il mancato pagamento di tasse, imposte o multe, imposte a causa di una violazione del codice della strada.
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