Un veicolo sottoposto a fermo non può, in generale, essere radiato dal Pra: tale è stato il chiarimento fornito dal ministero benché tuttavia non esista alcun divieto del genere tra le conseguenze delle ganasce fiscali, conseguenze stabilite dall’articolo 5 del decreto 503/98 emanato dall’allora ministero delle Finanze. La norma sancisce solo il divieto di circolazione e l’inopponibilità all’esattore di eventuali atti di cessione (vendite o donazioni).

In verità è possibile però radiare un’auto solo quando abbia subito danni ingenti o sia distrutto (ad esempio a causa di incidenti stradali). E ciò in ragione del fatto che il mezzo non potrebbe mai costituire una garanzia per l’Agente della Riscossione ed essere sottoposto a pignoramento. Come infatti abbiamo detto in apertura, sebbene fermo e pignoramento siano due misure autonome e differenti, la prima è rivolta a rendere efficace il secondo (anche se poi, nella prassi, essa è più che sufficiente a costringere il debitore a pagare).

Se dunque il valore commerciale dell’auto è ridotto a zero è possibile presentare al PRA una richiesta di radiazione per demolizione di un veicolo gravato da un fermo purché sia allegato un certificato di rottamazione. La concessione dell’autorizzazione è comunque a discrezione dell’amministrazione.

Fuori da questo caso, per demolire e radiare un’auto sottoposta al fermo non c’è altro mezzo che pagare tutto il debito.

Nella prassi avviene spesso che il PRA accetti anche di trascrivere le radiazioni per esportazione che creano qualche problema alla Pubblica amministrazione creditrice del proprietario del veicolo: mentre la rottamazione di solito riguarda mezzi in cattive condizioni e quindi poco appetibili per qualsiasi creditore, l’esportazione all’estero (magari anche fittizia) potrebbe essere una scappatoia per evitare il fermo, visto che per il riscossore sarà poi difficile agire all’estero.