E’ l’atto attraverso il quale enti e amministrazioni, nel recuperare un credito, si avvalgono di un concessionario con potere coercitivo che dispone il fermo o blocco di un bene mobile del debitore (ganasce fiscali).
Trova origine dall’art.69 R.D. 18.11.23 n.2440 in materia di Contabilità Generale dello Stato, artt. 50 e 60 D.P.R. 29/09/73 n.602 al titolo “Riscossione Coattiva”, art.214 e successivi del nuovo Codice della Strada.
Il Fermo Amministrativo può quindi essere conseguenza del non pagamento entro i termini di una cartella esattoriale relativa a tasse o debiti tributari dovuti e non pagati (contributi INPS, IVA, IRPEF, Tarsu, bollo auto, etc.), o accessorio ad una determinata sanzione prevista dal Codice della Strada per la quale ad esempio, è necessario il ritiro della carta di circolazione.

Se il mezzo oggetto dell’attività di lavoro autonomo o anche nel caso di autoveicolo intestato ad una società “Gli strumenti, gli oggetti e i libri indispensabili per l’esercizio della professione, dell’arte o del mestiere del debitore possono essere pignorati nei limiti di un quinto, quando il presumibile valore di realizzo degli altri beni rinvenuti dall’ufficiale giudiziario o indicati dal debitore non appare sufficiente per la soddisfazione del credito; il predetto limite non si applica per i debitori costituiti in forma societaria e in ogni caso se nelle attività del debitore risulta una prevalenza del capitale investito sul lavoro.
Come anche visto nel caso del pignoramento dei macchinari per le società, soggetti giuridici.
Nel caso di automezzo intestato ad una società l’agente della riscossione potrebbe comunque eccepire che l’utilizzo dell’auto, tanto di quello stiamo parlando, potrebbe non essere un problema al proseguimento dell’attività. Discorso diverso nel caso di agente e rappresentanti o anche nel caso per esempio di scuole guida, taxi, o altro in cui l’utilizzo dell’auto è strettamente legato alla generazione di ricavi aziendali. Nel caso di auto intestate alle società budini sarà possibile vedere il pignoramento ma limitatamente ad un quinto del valore del debito iscritto in cartella.

Nel caso di pagamento integrale della somma dovuta, è possibile fare richiesta di cancellazione e il concessionario, entro 20 giorni, darà comunicazione alla direzione regionale delle entrate di riferimento.
Questa emetterà l’atto di revoca del fermo amministrativo inviandolo all’interessato che potrà utilizzarlo per fare richiesta di cancellazione recandosi ad un qualsiasi ufficio provinciale del P.R.A.
Nessuna spesa è prevista a carico del debitore così come disposto dall’articolo 7, comma 2 del “Decreto Sviluppo” legge 12/07/2011.
Oltre al provvedimento di revoca in originale, occorrerà presentare il certificato di proprietà il cui retro vale come nota di richiesta.
Nel caso in cui non si compili il retro del certificato di proprietà come nota di richiesta, occorrerà in aggiunta, presentare il modello NP-3.

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