Una vecchia multa da Codice della Strada non pagata o una tassa sull’immondizia non versata si possono trasformare in ganasce fiscali ai danni dell’auto. Il meccanismo è infatti molto semplice: tutto parte da un gestore della strada, di solito un Comune (attorno a 1,7 miliardi di euro di verbali l’anno incassati da questi enti locali, vedi qui), che fa pervenire all’automobilista una contravvenzione. Se questa non viene pagata entro 60 giorni, l’amministrazione si rivolge all’ente riscossore: fino a ieri Equitalia, da luglio 2017 a riscuotere le multe ci pensa l’Agenzia delle Entrate – Riscossione – che invia una cartella esattoriale al cittadino: include il doppio della sanzione originaria, più varie ammende e interessi di mora. Se l’automobilista non paga, vengono minacciate misure coercitive, fra cui il fermo amministrativo della vettura: le ganasce fiscali. Provvedimento contro il quale, a determinate condizioni, ci si può opporre.
1. Come spiega l’ACI, il fermo amministrativo è stato iscritto per errore, perché basato su una somma non dovuta dal contribuente, il concessionario della riscossione provvede a richiedere al PRA la cancellazione gratuita dell’iscrizione delle ganasce fiscali. In questo caso, è filato tutto liscio: c’è stato il grave errore iniziale della pubblica amministrazione, ma poi il cittadino è riuscito a dimostrare che il fermo era ingiustificato, e la pratica si chiude in modo positivo. La vettura, libera da vincoli, torna a circolare. Se invece il riscossore non elimina le ganasce, non resta che il punto tre.
2. l’opposizione. I motivi per opporsi alle ganasce fiscali sono essenzialmente due. In particolare, nessuna multa potrebbe mai essere stata inviata in modo corretto a casa del proprietario dell’auto. La “partita” si gioca sul filo dei giorni: si rammenti che il verbale deve arrivare a casa del proprietario della vettura entro 90 giorni dall’accertamento della violazione. In alternativa, si tenga presente che le ganasce fiscali senza preavviso sono nulle, e se non c’è stata quella notifica il fermo non vale. In entrambi i casi, la tesi prevalente è che ci si debba rivolgere al Giudice di Pace competente per il luogo dove si risiede: dovrà essere il Comune a dimostrare che la notifica della multa è avvenuta secondo la legge, o il riscossore a provare che il preavviso di fermo c’è stato.