Fermo Amministrativo 2020: Cosa accade se circolo con l’automezzo e le forze dell’ordine mi fermano?

Nel caso si contravvenga a questa divieto viene prevista la sanzione (art. 214, comma 8, del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285). Il proprietario dell’auto deve far cessare la circolazione del mezzo o lo faranno le forze dell’ordine in caso sarete fermati.
Sul veicolo o anche sul bene strumentale come macchinari o attrezzature sarà apposto un sigillo che sarà rimosso quando sarà terminato il decorso il periodo di fermo amministrativo. Nel caso di fermo il veicolo viene trattenuto presso l’organo di polizia, con menzione nel verbale di contestazione.
All’autore della violazione si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 770 a euro 3.086, nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi.
Ma non solo perchè in questo caso è disposta anche la confisca del bene il che equivale a perdere l’intero valore residuo del bene.
Le spese per la custodia del mezzo nel deposito saranno a carico del proprietario del mezzo.
Nel caso intendiate presentare ricorso la restituzione non potrà comunque avvenire prima del provvedimento della autorità giudiziaria che rigetta il ricorso.

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    Fermo Amministrativo: Codice della Strada, cosa fare dopo un fermo, come funziona, che cosa è

    Fermo amministrativo e Codice della Strada
    Il codice della strada prevede, per alcune violazioni, il fermo amministrativo anche come sanzione accessoria, quindi ulteriore rispetto alla sanzione pecuniaria. È peraltro disposto automaticamente il fermo amministrativo del mezzo in tutti i casi in cui viene applicata la sanzione accessoria della sospensione della patente, almeno che il veicolo non appartenga ad una persona che è completamente estranea alla violazione o al reato e nei casi in cui la circolazione è avvenuta contro la volontà di questa persona (così stabilisce l’art. 214 c.d.s.).
    In questo caso il Codice della Strada prevede anche che:
    “Sul veicolo deve essere collocato un sigillo, secondo le modalità e con le caratteristiche fissate con decreto del Ministero dell’interno, che, decorso il periodo di fermo amministrativo, è rimosso a cura dell’ufficio da cui dipende l’organo di polizia che ha accertato la violazione (…)”.
    Come già detto, il veicolo, se non affidato a terzi specializzati nella custodia, viene affidato al proprietario, che ha l’obbligo di custodirlo in luogo non soggetto a pubblico passaggio. La circolazione con il mezzo sottoposto a fermo, pertanto, non soltanto rappresenta una violazione punita con una bella sanzione amministrativa, ma rappresenta anche violazione dei doveri del custode, il che porta conseguenze anche di carattere penale.

    Trattandosi di recupero crediti per enti e P.A., il fermo amministrativo viene normalmente eseguito e comunicato dall’agente della riscossione (fino ad oggi Equitalia), il quale notifica al cittadino una cartella esattoriale con riepilogo di quanto dovuto all’ente creditore. Se nei 60 giorni successivi alla notifica (che si contano di calendario, festivi inclusi) il debitore non ha pagato, o non ha ottenuto una rateizzazione, una sospensione o un annullamento del debito, l’agente riscossore può attivare le procedure di recupero forzoso.

    Il fermo amministrativo è un atto con il quale le amministrazioni o gli enti competenti (Comuni, INPS, Regioni, Stato, etc.) “bloccano” un bene mobile registrato del debitore al fine di recuperare le somme dovute. Dunque tributi non versati, ma anche semplici contravvenzioni non pagate, possono portare al fermo amministrativo del veicolo di proprietà del debitore.
    Si tratta quindi di una forma di riscossione coattiva, introdotta dal D.P.R. n. 602/1973, che viene applicata sui beni mobili registrati, quindi mezzi di tutti i tipi, non solo automobili, impedendo al legittimo proprietario di servirsene finché non sarà estinto il credito dovuto. Fino a che il debitore non salda il dovuto o non ottiene comunque la cancellazione del fermo, il mezzo è sottoposto alle seguenti limitazioni:
    • non può circolare, se lo fa rischia una salatissima sanzione amministrativa;
    • non può essere radiato dal PRA, esportato o rottamato;
    • deve essere custodito in un luogo non soggetto a pubblico passaggio, ad esempio garage o cortile privato.

    Può invece essere venduto e anche per il nuovo proprietario varranno gli stessi limiti, per cui non potrà circolare o né rottamare l’auto acquistata e dovrà custodirla in luogo privato.
    I soggetti trovati a circolare nonostante il fermo amministrativo incorreranno ad una sanzione compresa tra 776 euro e 3.111 euro e subiranno anche la confisca del mezzo, cioè il passaggio definitivo in proprietà allo Stato.
    Infine, nel caso in cui il debito non venga saldato, il concessionario alla riscossione può pignorare il mezzo e farlo vendere, per rifarsi sul ricavato.

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    Fermo Amministrativo: Codice della Strada

    Fermo amministrativo e Codice della Strada
    Il codice della strada prevede, per alcune violazioni, il fermo amministrativo anche come sanzione accessoria, quindi ulteriore rispetto alla sanzione pecuniaria. È peraltro disposto automaticamente il fermo amministrativo del mezzo in tutti i casi in cui viene applicata la sanzione accessoria della sospensione della patente, almeno che il veicolo non appartenga ad una persona che è completamente estranea alla violazione o al reato e nei casi in cui la circolazione è avvenuta contro la volontà di questa persona (così stabilisce l’art. 214 c.d.s.).
    In questo caso il Codice della Strada prevede anche che:
    “Sul veicolo deve essere collocato un sigillo, secondo le modalità e con le caratteristiche fissate con decreto del Ministero dell’interno, che, decorso il periodo di fermo amministrativo, è rimosso a cura dell’ufficio da cui dipende l’organo di polizia che ha accertato la violazione (…)”.
    Come già detto, il veicolo, se non affidato a terzi specializzati nella custodia, viene affidato al proprietario, che ha l’obbligo di custodirlo in luogo non soggetto a pubblico passaggio. La circolazione con il mezzo sottoposto a fermo, pertanto, non soltanto rappresenta una violazione punita con una bella sanzione amministrativa, ma rappresenta anche violazione dei doveri del custode, il che porta conseguenze anche di carattere penale.

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      Fermo Amministrativo: Codice della Strada, come funziona

      Fermo amministrativo e Codice della Strada
      Il codice della strada prevede, per alcune violazioni, il fermo amministrativo anche come sanzione accessoria, quindi ulteriore rispetto alla sanzione pecuniaria. È peraltro disposto automaticamente il fermo amministrativo del mezzo in tutti i casi in cui viene applicata la sanzione accessoria della sospensione della patente, almeno che il veicolo non appartenga ad una persona che è completamente estranea alla violazione o al reato e nei casi in cui la circolazione è avvenuta contro la volontà di questa persona (così stabilisce l’art. 214 c.d.s.).
      In questo caso il Codice della Strada prevede anche che:
      “Sul veicolo deve essere collocato un sigillo, secondo le modalità e con le caratteristiche fissate con decreto del Ministero dell’interno, che, decorso il periodo di fermo amministrativo, è rimosso a cura dell’ufficio da cui dipende l’organo di polizia che ha accertato la violazione (…)”.
      Come già detto, il veicolo, se non affidato a terzi specializzati nella custodia, viene affidato al proprietario, che ha l’obbligo di custodirlo in luogo non soggetto a pubblico passaggio. La circolazione con il mezzo sottoposto a fermo, pertanto, non soltanto rappresenta una violazione punita con una bella sanzione amministrativa, ma rappresenta anche violazione dei doveri del custode, il che porta conseguenze anche di carattere penale.

      Il fermo amministrativo è un atto con il quale le amministrazioni o gli enti competenti (Comuni, INPS, Regioni, Stato, etc.) “bloccano” un bene mobile registrato del debitore al fine di recuperare le somme dovute. Dunque tributi non versati, ma anche semplici contravvenzioni non pagate, possono portare al fermo amministrativo del veicolo di proprietà del debitore.
      Si tratta quindi di una forma di riscossione coattiva, introdotta dal D.P.R. n. 602/1973, che viene applicata sui beni mobili registrati, quindi mezzi di tutti i tipi, non solo automobili, impedendo al legittimo proprietario di servirsene finché non sarà estinto il credito dovuto. Fino a che il debitore non salda il dovuto o non ottiene comunque la cancellazione del fermo, il mezzo è sottoposto alle seguenti limitazioni:
      • non può circolare, se lo fa rischia una salatissima sanzione amministrativa;
      • non può essere radiato dal PRA, esportato o rottamato;
      • deve essere custodito in un luogo non soggetto a pubblico passaggio, ad esempio garage o cortile privato.

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        Il codice della strada prevede, per alcune violazioni, il fermo amministrativo anche come sanzione accessoria, quindi ulteriore rispetto alla sanzione pecuniaria. È peraltro disposto automaticamente il fermo amministrativo del mezzo in tutti i casi in cui viene applicata la sanzione accessoria della sospensione della patente, almeno che il veicolo non appartenga ad una persona che è completamente estranea alla violazione o al reato e nei casi in cui la circolazione è avvenuta contro la volontà di questa persona (così stabilisce l’art. 214 c.d.s.).
        In questo caso il Codice della Strada prevede anche che:
        “Sul veicolo deve essere collocato un sigillo, secondo le modalità e con le caratteristiche fissate con decreto del Ministero dell’interno, che, decorso il periodo di fermo amministrativo, è rimosso a cura dell’ufficio da cui dipende l’organo di polizia che ha accertato la violazione (…)”.
        Come già detto, il veicolo, se non affidato a terzi specializzati nella custodia, viene affidato al proprietario, che ha l’obbligo di custodirlo in luogo non soggetto a pubblico passaggio. La circolazione con il mezzo sottoposto a fermo, pertanto, non soltanto rappresenta una violazione punita con una bella sanzione amministrativa, ma rappresenta anche violazione dei doveri del custode, il che porta conseguenze anche di carattere penale.

        Il fermo amministrativo è un atto con il quale le amministrazioni o gli enti competenti (Comuni, INPS, Regioni, Stato, etc.) “bloccano” un bene mobile registrato del debitore al fine di recuperare le somme dovute. Dunque tributi non versati, ma anche semplici contravvenzioni non pagate, possono portare al fermo amministrativo del veicolo di proprietà del debitore.
        Si tratta quindi di una forma di riscossione coattiva, introdotta dal D.P.R. n. 602/1973, che viene applicata sui beni mobili registrati, quindi mezzi di tutti i tipi, non solo automobili, impedendo al legittimo proprietario di servirsene finché non sarà estinto il credito dovuto. Fino a che il debitore non salda il dovuto o non ottiene comunque la cancellazione del fermo, il mezzo è sottoposto alle seguenti limitazioni:
        • non può circolare, se lo fa rischia una salatissima sanzione amministrativa;
        • non può essere radiato dal PRA, esportato o rottamato;
        • deve essere custodito in un luogo non soggetto a pubblico passaggio, ad esempio garage o cortile privato.

        Può invece essere venduto e anche per il nuovo proprietario varranno gli stessi limiti, per cui non potrà circolare o né rottamare l’auto acquistata e dovrà custodirla in luogo privato.
        I soggetti trovati a circolare nonostante il fermo amministrativo incorreranno ad una sanzione compresa tra 776 euro e 3.111 euro e subiranno anche la confisca del mezzo, cioè il passaggio definitivo in proprietà allo Stato.
        Infine, nel caso in cui il debito non venga saldato, il concessionario alla riscossione può pignorare il mezzo e farlo vendere, per rifarsi sul ricavato.

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