Il fermo amministrativo e le conseguenze | Avviso di fermo da parte di equitalia | Circolare in strada su un veicolo con fermo

La procedura per l’applicazione del fermo amministrativo e le sue conseguenze.
La procedura di applicazione di questa tipologia di fermo amministrativo ha origine con la notifica della cartella esattoriale e quindi del sollecito di pagamento da parte dell’Ente incaricato alla riscossione.
Il debitore avrà a disposizione un termine di 60 giorni per poter procedere al pagamento di quanto richiesto, ovvero presentare opportuna istanza per ottenere la dilazione del pagamento.
Affinché sia legittimo il provvedimento di fermo è importante sapere che la P.A. ha l’obbligo di avvisare preventivamente il contribuente moroso dell’imminente applicazione del provvedimento notificandogli un preavviso di fermo in cui saranno riportati: la natura del debito, l’importo e l’anno di riferimento, il numero della cartella esattoriale a suo tempo notificata e la prova della relativa notifica.
Il debitore, in seguito alla ricezione di quest’atto, avrà a disposizione un ulteriore termine di trenta giorni per procedere al pagamento della cifra dovuta, aumentata degli interessi di mora e delle spese procedurali.
Nel caso di infruttuoso decorso di questo ulteriore termine il provvedimento di fermo troverà applicazione e verrà iscritto nel P.R.A.
Nel caso in cui, poi, venga disatteso il divieto di utilizzo del mezzo, sarà irrogata una sanzione in forma pecuniaria compresa tra i 784,00 Euro e i 2.859,00 Euro, oltre che la confisca del mezzo e la sospensione della patente di guida.
È bene a tal proposito precisare che con l’entrata in vigore del D.L. 113-2018 tali sanzioni verranno applicate al designato custode del mezzo sottoposto a fermo, fatta eccezione per la sospensione della patente che potrà avvenire solo se il custode del mezzo sia anche il conducente dello stesso nel momento in cui viene accertata la violazione del divieto di circolazione.
Una volta che il provvedimento di fermo avrà trovato applicazione il veicolo non potrà essere radiato dal P.R.A. o rottamato, ma potrà tuttavia essere comunque oggetto di compravendita (non all’estero).
Non appena il debito per il quale è stato applicato il provvedimento in esame sarà stato pagato, il proprietario dovrà recarsi presso l’ufficio provinciale del P.R.A. e presentare, in originale, il provvedimento di revoca del fermo rilasciato dallo stesso Ente di riscossione.
Tale documento dovrà inoltre essere corredato dal Certificato di Proprietà, anche digitale, oppure dal modello NP-3. Nel primo caso sarà dovuta un’imposta di bollo di Euro 32,00, mentre invece nel secondo di Euro 48,00. A seguito di tali adempimenti il provvedimento di fermo sarà cancellato dal P.R.A.

Anche se non previsto dalla legge, solitamente l’iscrizione viene preceduta da un preavviso di fermo (atto non formale) così come raccomandato dall’Agenzia delle Entrate, per cui unico obbligo a carico del concessionario della riscossione è la comunicazione dell’iscrizione del fermo al debitore sopra cui ricade.
Esistono dei regolamenti interni disposti da Equitalia al fine di omogenizzare le procedure dei vari agenti di riscossione e che fissano l’importo minimo di debito sotto il quale non è possibile agire.
Questo è di 50 euro. Contro i regolamenti non si può agire in quanto si tratta di regole interne di condotta non imposte dalla legge, che vogliono coordinare al meglio l’operato di tutti gli esattori (Cerit, Serit, Gerit, etc.).
Scopo del preavviso di fermo è scongiurare il fermo, informando il debitore che si è dato avvio alla procedura.
Il preavviso contiene il termine di 20 giorni entro il quale pagare la somma dovuta, più tasse e spese accessorie.

Nel caso si contravvenga a questa divieto viene prevista la sanzione (art. 214, comma 8, del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285). Il proprietario dell?auto deve far cessare la circolazione del mezzo o lo faranno le forze dell’ordine in caso sarete fermati.
Sul veicolo o anche sul bene strumentale come macchinari o attrezzature sarà apposto un sigillo che sarà rimosso quando sarà terminato il decorso il periodo di fermo amministrativo. Nel caso di fermo il veicolo viene trattenuto presso l’organo di polizia, con menzione nel verbale di contestazione.
All’autore della violazione si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 770 a euro 3.086, nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi.
Ma non solo perchè in questo caso è disposta anche la confisca del bene il che equivale a perdere l’intero valore residuo del bene.
Le spese per la custodia del mezzo nel deposito saranno a carico del proprietario del mezzo.
Nel caso intendiate presentare ricorso la restituzione non potrà comunque avvenire prima del provvedimento della autorità giudiziaria che rigetta il ricorso.

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Per questo motivo, se vuoi risolvere il tuo problema di fermo amministrativo, contattaci al numero di telefono 327 0433320 oppure via e-mail info@autofermoamministrativo.it, ricordati che ci interessano solo auto immatricolate dal 2008 in poi

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Avviso di fermo da parte di equitalia | Che novità ci sono nella normativa di fermo | La nostra sede fisica è a Ferrara in via Foro Boario 136 | Circolare in strada su un veicolo con fermo

Anche se non previsto dalla legge, solitamente l’iscrizione viene preceduta da un preavviso di fermo (atto non formale) così come raccomandato dall’Agenzia delle Entrate, per cui unico obbligo a carico del concessionario della riscossione è la comunicazione dell’iscrizione del fermo al debitore sopra cui ricade.
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Il Fermo Amministrativo, producendo il blocco dell’auto o di altro bene mobile iscritto al P.R.A., limitando la possibilità di utilizzo dell’autoveicolo, rischia di diventare fortemente penalizzante soprattutto nei confronti di chi, col proprio autoveicolo ci lavora.
In questo senso, il Decreto Sviluppo, oggi convertito nella legge 12 luglio 2011, stabilisce che il Fermo e quindi le Ganasce Fiscali, debbano essere precedute dall’invio per mezzo posta ordinaria di due solleciti di pagamento e che tra i due solleciti devono intercorrere almeno sei mesi.
La tutela del contribuente viene così rafforzata, avendo lo stesso, tutto il tempo per rendersi conto di ciò che sta accadendo.

In taluni casi, può capitare che alcune ditte si propongano di acquistare la tua auto gravata da fermo amministrativo, ma imponendo una condizione: che al momento del ritiro si dichiari una perdita di possesso dell’auto in questione, con svariate motivazioni irregolari, a volte giustificate da un ricambio di pezzi usati o altre cause poco credibili. Si può essere tentati dall’accettare questa condizione, perché ci si trova in un momento economico sfavorevole.
Purtroppo, però, questo tipo di compravendita è illegale, e potrebbe metterti in una situazione futura spiacevole.
Infatti, ci sono motivazioni molto precise legate ad una corretta dichiarazione di perdita di possesso auto in fermo amministrativo: nel caso di dubbi basta contattare l’ufficio PRA o ACI di competenza, e sapranno sicuramente darvi una spiegazione più dettagliata dei requisiti necessari.
Diventa importante così non farsi abbindolare da ditte poco serie o interessate solo al proprio tornaconto, che vorrebbero farvi vendere la vostra auto in fermo amministrativo con motivazioni errate o non accettate: questo espediente viene di solito utilizzato da queste ditte per non dover segnalare il proprio nome sui documenti ufficiali dell’auto. In questo modo, continuerete a figurare come i veri proprietari, e perseguibili in caso di reati con oggetto l’auto venduta.

Nel caso si contravvenga a questa divieto viene prevista la sanzione (art. 214, comma 8, del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285). Il proprietario dell?auto deve far cessare la circolazione del mezzo o lo faranno le forze dell’ordine in caso sarete fermati.
Sul veicolo o anche sul bene strumentale come macchinari o attrezzature sarà apposto un sigillo che sarà rimosso quando sarà terminato il decorso il periodo di fermo amministrativo. Nel caso di fermo il veicolo viene trattenuto presso l’organo di polizia, con menzione nel verbale di contestazione.
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    Questo è di 50 euro. Contro i regolamenti non si può agire in quanto si tratta di regole interne di condotta non imposte dalla legge, che vogliono coordinare al meglio l’operato di tutti gli esattori (Cerit, Serit, Gerit, etc.).
    Scopo del preavviso di fermo è scongiurare il fermo, informando il debitore che si è dato avvio alla procedura.
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    Purtroppo, però, questo tipo di compravendita è illegale, e potrebbe metterti in una situazione futura spiacevole.
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    Nel caso si contravvenga a questa divieto viene prevista la sanzione (art. 214, comma 8, del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285). Il proprietario dell?auto deve far cessare la circolazione del mezzo o lo faranno le forze dell’ordine in caso sarete fermati.
    Sul veicolo o anche sul bene strumentale come macchinari o attrezzature sarà apposto un sigillo che sarà rimosso quando sarà terminato il decorso il periodo di fermo amministrativo. Nel caso di fermo il veicolo viene trattenuto presso l’organo di polizia, con menzione nel verbale di contestazione.
    All’autore della violazione si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 770 a euro 3.086, nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi.
    Ma non solo perchè in questo caso è disposta anche la confisca del bene il che equivale a perdere l’intero valore residuo del bene.
    Le spese per la custodia del mezzo nel deposito saranno a carico del proprietario del mezzo.
    Nel caso intendiate presentare ricorso la restituzione non potrà comunque avvenire prima del provvedimento della autorità giudiziaria che rigetta il ricorso.

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        La tutela del contribuente viene così rafforzata, avendo lo stesso, tutto il tempo per rendersi conto di ciò che sta accadendo.

        In taluni casi, può capitare che alcune ditte si propongano di acquistare la tua auto gravata da fermo amministrativo, ma imponendo una condizione: che al momento del ritiro si dichiari una perdita di possesso dell’auto in questione, con svariate motivazioni irregolari, a volte giustificate da un ricambio di pezzi usati o altre cause poco credibili. Si può essere tentati dall’accettare questa condizione, perché ci si trova in un momento economico sfavorevole.
        Purtroppo, però, questo tipo di compravendita è illegale, e potrebbe metterti in una situazione futura spiacevole.
        Infatti, ci sono motivazioni molto precise legate ad una corretta dichiarazione di perdita di possesso auto in fermo amministrativo: nel caso di dubbi basta contattare l’ufficio PRA o ACI di competenza, e sapranno sicuramente darvi una spiegazione più dettagliata dei requisiti necessari.
        Diventa importante così non farsi abbindolare da ditte poco serie o interessate solo al proprio tornaconto, che vorrebbero farvi vendere la vostra auto in fermo amministrativo con motivazioni errate o non accettate: questo espediente viene di solito utilizzato da queste ditte per non dover segnalare il proprio nome sui documenti ufficiali dell’auto. In questo modo, continuerete a figurare come i veri proprietari, e perseguibili in caso di reati con oggetto l’auto venduta.

        Nel caso si contravvenga a questa divieto viene prevista la sanzione (art. 214, comma 8, del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285). Il proprietario dell?auto deve far cessare la circolazione del mezzo o lo faranno le forze dell’ordine in caso sarete fermati.
        Sul veicolo o anche sul bene strumentale come macchinari o attrezzature sarà apposto un sigillo che sarà rimosso quando sarà terminato il decorso il periodo di fermo amministrativo. Nel caso di fermo il veicolo viene trattenuto presso l’organo di polizia, con menzione nel verbale di contestazione.
        All’autore della violazione si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 770 a euro 3.086, nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi.
        Ma non solo perchè in questo caso è disposta anche la confisca del bene il che equivale a perdere l’intero valore residuo del bene.
        Le spese per la custodia del mezzo nel deposito saranno a carico del proprietario del mezzo.
        Nel caso intendiate presentare ricorso la restituzione non potrà comunque avvenire prima del provvedimento della autorità giudiziaria che rigetta il ricorso.

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          Il fermo amministrativo e le conseguenze | Che novità ci sono nella normativa di fermo | Auto con fermo? La compriamo noi | La nostra sede fisica è a Ferrara in via Foro Boario 136 | Circolare in strada su un veicolo con fermo

          La procedura per l’applicazione del fermo amministrativo e le sue conseguenze.
          La procedura di applicazione di questa tipologia di fermo amministrativo ha origine con la notifica della cartella esattoriale e quindi del sollecito di pagamento da parte dell’Ente incaricato alla riscossione.
          Il debitore avrà a disposizione un termine di 60 giorni per poter procedere al pagamento di quanto richiesto, ovvero presentare opportuna istanza per ottenere la dilazione del pagamento.
          Affinché sia legittimo il provvedimento di fermo è importante sapere che la P.A. ha l’obbligo di avvisare preventivamente il contribuente moroso dell’imminente applicazione del provvedimento notificandogli un preavviso di fermo in cui saranno riportati: la natura del debito, l’importo e l’anno di riferimento, il numero della cartella esattoriale a suo tempo notificata e la prova della relativa notifica.
          Il debitore, in seguito alla ricezione di quest’atto, avrà a disposizione un ulteriore termine di trenta giorni per procedere al pagamento della cifra dovuta, aumentata degli interessi di mora e delle spese procedurali.
          Nel caso di infruttuoso decorso di questo ulteriore termine il provvedimento di fermo troverà applicazione e verrà iscritto nel P.R.A.
          Nel caso in cui, poi, venga disatteso il divieto di utilizzo del mezzo, sarà irrogata una sanzione in forma pecuniaria compresa tra i 784,00 Euro e i 2.859,00 Euro, oltre che la confisca del mezzo e la sospensione della patente di guida.
          È bene a tal proposito precisare che con l’entrata in vigore del D.L. 113-2018 tali sanzioni verranno applicate al designato custode del mezzo sottoposto a fermo, fatta eccezione per la sospensione della patente che potrà avvenire solo se il custode del mezzo sia anche il conducente dello stesso nel momento in cui viene accertata la violazione del divieto di circolazione.
          Una volta che il provvedimento di fermo avrà trovato applicazione il veicolo non potrà essere radiato dal P.R.A. o rottamato, ma potrà tuttavia essere comunque oggetto di compravendita (non all’estero).
          Non appena il debito per il quale è stato applicato il provvedimento in esame sarà stato pagato, il proprietario dovrà recarsi presso l’ufficio provinciale del P.R.A. e presentare, in originale, il provvedimento di revoca del fermo rilasciato dallo stesso Ente di riscossione.
          Tale documento dovrà inoltre essere corredato dal Certificato di Proprietà, anche digitale, oppure dal modello NP-3. Nel primo caso sarà dovuta un’imposta di bollo di Euro 32,00, mentre invece nel secondo di Euro 48,00. A seguito di tali adempimenti il provvedimento di fermo sarà cancellato dal P.R.A.

          Il Fermo Amministrativo, producendo il blocco dell’auto o di altro bene mobile iscritto al P.R.A., limitando la possibilità di utilizzo dell’autoveicolo, rischia di diventare fortemente penalizzante soprattutto nei confronti di chi, col proprio autoveicolo ci lavora.
          In questo senso, il Decreto Sviluppo, oggi convertito nella legge 12 luglio 2011, stabilisce che il Fermo e quindi le Ganasce Fiscali, debbano essere precedute dall’invio per mezzo posta ordinaria di due solleciti di pagamento e che tra i due solleciti devono intercorrere almeno sei mesi.
          La tutela del contribuente viene così rafforzata, avendo lo stesso, tutto il tempo per rendersi conto di ciò che sta accadendo.

          Quando l’automobilista non ha i soldi per pagare le cartelle esattoriali (anche a rate) e quindi cancellare il fermo amministrativo, perde definitivamente l’uso dell’auto, né la può rottamare (infatti con il fermo in corso, l’auto non può essere radiata). In alcune Regioni poi, anche con il fermo, si deve pagare il bollo auto. Senza contare che, chi non ha un garage ove lasciare l’auto, dovrà anche rinnovare l’assicurazione nonostante il fermo (è lo scotto di lasciare l’auto su una strada pubblica).
          Per questo motivo, se vuoi risolvere il tuo problema di fermo amministrativo, contattaci al numero di telefono 327 0433320 oppure via e-mail info@autofermoamministrativo.it, ricordati che ci interessano solo auto immatricolate dal 2008 in poi

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          In taluni casi, può capitare che alcune ditte si propongano di acquistare la tua auto gravata da fermo amministrativo, ma imponendo una condizione: che al momento del ritiro si dichiari una perdita di possesso dell’auto in questione, con svariate motivazioni irregolari, a volte giustificate da un ricambio di pezzi usati o altre cause poco credibili. Si può essere tentati dall’accettare questa condizione, perché ci si trova in un momento economico sfavorevole.
          Purtroppo, però, questo tipo di compravendita è illegale, e potrebbe metterti in una situazione futura spiacevole.
          Infatti, ci sono motivazioni molto precise legate ad una corretta dichiarazione di perdita di possesso auto in fermo amministrativo: nel caso di dubbi basta contattare l’ufficio PRA o ACI di competenza, e sapranno sicuramente darvi una spiegazione più dettagliata dei requisiti necessari.
          Diventa importante così non farsi abbindolare da ditte poco serie o interessate solo al proprio tornaconto, che vorrebbero farvi vendere la vostra auto in fermo amministrativo con motivazioni errate o non accettate: questo espediente viene di solito utilizzato da queste ditte per non dover segnalare il proprio nome sui documenti ufficiali dell’auto. In questo modo, continuerete a figurare come i veri proprietari, e perseguibili in caso di reati con oggetto l’auto venduta.

          Nel caso si contravvenga a questa divieto viene prevista la sanzione (art. 214, comma 8, del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285). Il proprietario dell?auto deve far cessare la circolazione del mezzo o lo faranno le forze dell’ordine in caso sarete fermati.
          Sul veicolo o anche sul bene strumentale come macchinari o attrezzature sarà apposto un sigillo che sarà rimosso quando sarà terminato il decorso il periodo di fermo amministrativo. Nel caso di fermo il veicolo viene trattenuto presso l’organo di polizia, con menzione nel verbale di contestazione.
          All’autore della violazione si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 770 a euro 3.086, nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi.
          Ma non solo perchè in questo caso è disposta anche la confisca del bene il che equivale a perdere l’intero valore residuo del bene.
          Le spese per la custodia del mezzo nel deposito saranno a carico del proprietario del mezzo.
          Nel caso intendiate presentare ricorso la restituzione non potrà comunque avvenire prima del provvedimento della autorità giudiziaria che rigetta il ricorso.

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            Avviso di fermo da parte di equitalia | Che novità ci sono nella normativa di fermo | Auto con fermo? La compriamo noi | La nostra sede fisica è a Ferrara in via Foro Boario 136

            Anche se non previsto dalla legge, solitamente l’iscrizione viene preceduta da un preavviso di fermo (atto non formale) così come raccomandato dall’Agenzia delle Entrate, per cui unico obbligo a carico del concessionario della riscossione è la comunicazione dell’iscrizione del fermo al debitore sopra cui ricade.
            Esistono dei regolamenti interni disposti da Equitalia al fine di omogenizzare le procedure dei vari agenti di riscossione e che fissano l’importo minimo di debito sotto il quale non è possibile agire.
            Questo è di 50 euro. Contro i regolamenti non si può agire in quanto si tratta di regole interne di condotta non imposte dalla legge, che vogliono coordinare al meglio l’operato di tutti gli esattori (Cerit, Serit, Gerit, etc.).
            Scopo del preavviso di fermo è scongiurare il fermo, informando il debitore che si è dato avvio alla procedura.
            Il preavviso contiene il termine di 20 giorni entro il quale pagare la somma dovuta, più tasse e spese accessorie.

            Il Fermo Amministrativo, producendo il blocco dell’auto o di altro bene mobile iscritto al P.R.A., limitando la possibilità di utilizzo dell’autoveicolo, rischia di diventare fortemente penalizzante soprattutto nei confronti di chi, col proprio autoveicolo ci lavora.
            In questo senso, il Decreto Sviluppo, oggi convertito nella legge 12 luglio 2011, stabilisce che il Fermo e quindi le Ganasce Fiscali, debbano essere precedute dall’invio per mezzo posta ordinaria di due solleciti di pagamento e che tra i due solleciti devono intercorrere almeno sei mesi.
            La tutela del contribuente viene così rafforzata, avendo lo stesso, tutto il tempo per rendersi conto di ciò che sta accadendo.

            Quando l’automobilista non ha i soldi per pagare le cartelle esattoriali (anche a rate) e quindi cancellare il fermo amministrativo, perde definitivamente l’uso dell’auto, né la può rottamare (infatti con il fermo in corso, l’auto non può essere radiata). In alcune Regioni poi, anche con il fermo, si deve pagare il bollo auto. Senza contare che, chi non ha un garage ove lasciare l’auto, dovrà anche rinnovare l’assicurazione nonostante il fermo (è lo scotto di lasciare l’auto su una strada pubblica).
            Per questo motivo, se vuoi risolvere il tuo problema di fermo amministrativo, contattaci al numero di telefono 327 0433320 oppure via e-mail info@autofermoamministrativo.it, ricordati che ci interessano solo auto immatricolate dal 2008 in poi

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            In taluni casi, può capitare che alcune ditte si propongano di acquistare la tua auto gravata da fermo amministrativo, ma imponendo una condizione: che al momento del ritiro si dichiari una perdita di possesso dell’auto in questione, con svariate motivazioni irregolari, a volte giustificate da un ricambio di pezzi usati o altre cause poco credibili. Si può essere tentati dall’accettare questa condizione, perché ci si trova in un momento economico sfavorevole.
            Purtroppo, però, questo tipo di compravendita è illegale, e potrebbe metterti in una situazione futura spiacevole.
            Infatti, ci sono motivazioni molto precise legate ad una corretta dichiarazione di perdita di possesso auto in fermo amministrativo: nel caso di dubbi basta contattare l’ufficio PRA o ACI di competenza, e sapranno sicuramente darvi una spiegazione più dettagliata dei requisiti necessari.
            Diventa importante così non farsi abbindolare da ditte poco serie o interessate solo al proprio tornaconto, che vorrebbero farvi vendere la vostra auto in fermo amministrativo con motivazioni errate o non accettate: questo espediente viene di solito utilizzato da queste ditte per non dover segnalare il proprio nome sui documenti ufficiali dell’auto. In questo modo, continuerete a figurare come i veri proprietari, e perseguibili in caso di reati con oggetto l’auto venduta.

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              Il fermo amministrativo e le conseguenze | Avviso di fermo da parte di equitalia | Siamo un’azienda italiana | Che novità ci sono nella normativa di fermo | Auto con fermo? La compriamo noi | Circolare in strada su un veicolo con fermo

              La procedura per l’applicazione del fermo amministrativo e le sue conseguenze.
              La procedura di applicazione di questa tipologia di fermo amministrativo ha origine con la notifica della cartella esattoriale e quindi del sollecito di pagamento da parte dell’Ente incaricato alla riscossione.
              Il debitore avrà a disposizione un termine di 60 giorni per poter procedere al pagamento di quanto richiesto, ovvero presentare opportuna istanza per ottenere la dilazione del pagamento.
              Affinché sia legittimo il provvedimento di fermo è importante sapere che la P.A. ha l’obbligo di avvisare preventivamente il contribuente moroso dell’imminente applicazione del provvedimento notificandogli un preavviso di fermo in cui saranno riportati: la natura del debito, l’importo e l’anno di riferimento, il numero della cartella esattoriale a suo tempo notificata e la prova della relativa notifica.
              Il debitore, in seguito alla ricezione di quest’atto, avrà a disposizione un ulteriore termine di trenta giorni per procedere al pagamento della cifra dovuta, aumentata degli interessi di mora e delle spese procedurali.
              Nel caso di infruttuoso decorso di questo ulteriore termine il provvedimento di fermo troverà applicazione e verrà iscritto nel P.R.A.
              Nel caso in cui, poi, venga disatteso il divieto di utilizzo del mezzo, sarà irrogata una sanzione in forma pecuniaria compresa tra i 784,00 Euro e i 2.859,00 Euro, oltre che la confisca del mezzo e la sospensione della patente di guida.
              È bene a tal proposito precisare che con l’entrata in vigore del D.L. 113-2018 tali sanzioni verranno applicate al designato custode del mezzo sottoposto a fermo, fatta eccezione per la sospensione della patente che potrà avvenire solo se il custode del mezzo sia anche il conducente dello stesso nel momento in cui viene accertata la violazione del divieto di circolazione.
              Una volta che il provvedimento di fermo avrà trovato applicazione il veicolo non potrà essere radiato dal P.R.A. o rottamato, ma potrà tuttavia essere comunque oggetto di compravendita (non all’estero).
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              Esistono dei regolamenti interni disposti da Equitalia al fine di omogenizzare le procedure dei vari agenti di riscossione e che fissano l’importo minimo di debito sotto il quale non è possibile agire.
              Questo è di 50 euro. Contro i regolamenti non si può agire in quanto si tratta di regole interne di condotta non imposte dalla legge, che vogliono coordinare al meglio l’operato di tutti gli esattori (Cerit, Serit, Gerit, etc.).
              Scopo del preavviso di fermo è scongiurare il fermo, informando il debitore che si è dato avvio alla procedura.
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              In questo senso, il Decreto Sviluppo, oggi convertito nella legge 12 luglio 2011, stabilisce che il Fermo e quindi le Ganasce Fiscali, debbano essere precedute dall’invio per mezzo posta ordinaria di due solleciti di pagamento e che tra i due solleciti devono intercorrere almeno sei mesi.
              La tutela del contribuente viene così rafforzata, avendo lo stesso, tutto il tempo per rendersi conto di ciò che sta accadendo.

              Quando l’automobilista non ha i soldi per pagare le cartelle esattoriali (anche a rate) e quindi cancellare il fermo amministrativo, perde definitivamente l’uso dell’auto, né la può rottamare (infatti con il fermo in corso, l’auto non può essere radiata). In alcune Regioni poi, anche con il fermo, si deve pagare il bollo auto. Senza contare che, chi non ha un garage ove lasciare l’auto, dovrà anche rinnovare l’assicurazione nonostante il fermo (è lo scotto di lasciare l’auto su una strada pubblica).
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              Sul veicolo o anche sul bene strumentale come macchinari o attrezzature sarà apposto un sigillo che sarà rimosso quando sarà terminato il decorso il periodo di fermo amministrativo. Nel caso di fermo il veicolo viene trattenuto presso l’organo di polizia, con menzione nel verbale di contestazione.
              All’autore della violazione si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 770 a euro 3.086, nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi.
              Ma non solo perchè in questo caso è disposta anche la confisca del bene il che equivale a perdere l’intero valore residuo del bene.
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