Fermo Auto 2019: cosa fare con le ganasce fiscali
L’Agenzia delle entrate invierà al contribuente sia questi un lavoratore autonomo, persona fisica con o senza partita iva o impresa un accertamento fiscale contenete una somma da corrispondere entro 60 giorni dalla regolare notifica comprensiva di sanzioni ed interessi. Già a questo punto si apre un mondo fatto di vizi nella notifica degli atti dell’agenzia delle entrate che può portare all’annullamento della cartella.
Passiamo oltre e diamo per scontato che non vi siano vizi nell’accertamento e che la riscossione continui ed il contribuente entro 60 giorni non paghi i debiti e non presenti ricorsi in commissione tributaria. Dopo il mancato pagamento l’agenzia delle entrate avvierà il processo di riscossione e attenderà ulteriori 30 giorni, decorsi i quali affiderà all’agenzia delle riscossione (la vecchia Equitalia) l’esazione coattiva del debito.
In gergo si chiamano anche ganasce fiscali ma alla fine il termine che scendo me rende più l’idea resta il fermo amministrativi. Le ganasce restano sempre le ganasce alle ruote per me.
Il preavviso di fermo non è un atto richiesto dalla legge tuttavia è la stessa agenzia delle entrate a invitare i propri organi accertatori ad informare dell’imminente provvedimento di fermo sul veicolo del contribuente debitore. Questo si evince dalla nota del 9 aprile 2003 n. 57413 dell’agenzia delle entrate.
Come verificare se c’è un fermo amministrativo Equitalia sull’auto
Come verificare se c’è un fermo amministrativo Equitalia sull’auto
Per verificare se c’è un fermo amministrativo sull’auto si può fare richiesta all’ACI per una visura di una targa.
Il costo della pratica è di 6 euro, e può essere richiesta online o presso sedi ACI o agenzie di pratiche auto.
Per cui se state per comperare un’auto di seconda mano, prima dell’acquisto assicuratevi attraverso la visura della targa che non sia sottoposta a fermo.
Per il bollo, fino a quando il veicolo è sottoposto a fermo, non sarà possibile pagarlo, vi conviene pertanto dichiarare la perdita del possesso del veicolo, seguendo le regole regionali per la riscossione del bollo auto.
Per quanto riguarda l’assicurazione, invece, se il veicolo è parcheggiato in un box privato, questa può anche non essere pagata. Se invece il veicolo è parcheggiato in strada, in caso di sinistro, se l’assicurazione non è stata pagata, non sarà possibile avere il rimborso.
Quando si incorre nel fermo amministrativo auto?
Quando si incorre nel fermo amministrativo auto?
I fermi amministrativi vengono imposti solo per debiti che superano un importo di 800 euro. La procedura prevede una comunicazione formale al debitore e invia una notifica di preavviso del fermo amministrativo per un veicolo a motore del debitore.
Vi sono poi tre specifici casi:
debiti tra 800 e 2.000 euro: fermo amministrativo su un solo veicolo;
debiti tra i 2.000 e 10.000 euro: fermo su massimo 10 veicoli;
debiti oltre i 10.000 euro: può essere sottoposto a fermo l’intero parco veicoli del debitore.
Per debiti sotto i 1000 euro devono essere inviati due solleciti di pagamento, il primo a 120 giorni di distanza dalla comunicazione di preavviso.
Fermo amministrativo: le novità introdotte negli ultimi anni
Dallo scorso 22 ottobre 2015 la rateizzazione non blocca le ganasce fiscali.
Per cui, se un tempo la revoca del fermo amministrativo avveniva al momento del pagamento della prima rata, ed era dunque possibile dilazionare il debito, ora non è più possibile: la revoca parte solo al momento del pagamento dell’ultima rata. Unica eccezione è fatta quando il veicolo sia strumentale all’impresa o al professionista.
Se invece la rateizzazione viene accettata prima che il fermo diventi esecutivo, allora non è possibile procedere alle ganasce fiscali per tutta la durata della dilazione.
Fermo amministrativo auto: il bollo si paga comunque?
Fermo amministrativo auto: il bollo si paga comunque?
Per i veicoli sottoposti alle cosiddette ganasce fiscali, ovverosia, al fermo amministrativo non vige l’obbligo di pagamento del bollo.
Si è dunque esentati dal pagamento del bollo, ossia la tassa di circolazione, per quei veicoli di cui si è perso il possesso o la disponibilità.
Questo vale anche in casi in cui la normativa regionale contrasti con quella nazionale: la Consulta si è infatti espressa chiaramente al riguarda definendo incostituzionali quelle norme regionali, come nel caso delle Marche, che pretendono di legiferare su questioni di ordine nazionale.
Dove può sostare un veicolo sottoposto al sequestro amministrativo
i veicoli sottoposti a sequestri/fermi amministrativi devono essere tenuti in posti chiusi al pubblico passaggio (garage, box, giardini privati o aree condominiali, ecc). Il lasciare il veicolo in dette condizioni può portare a sanzioni in quanto la sosta, anche se prolungata nel tempo, è considerata un momento della circolazione.
Veda gli art. 213/214 codice della strada.
Possono essere mossi con un carro attrezzi da parte del proprietario / custode dopo aver informato l’organo di polizia che si vuole spostare in modo tale da notificare altro verbale di sequestro in sostituzione del precedente con indicato il nuovo luogo di deposito. L’art. 213 è chiaro.
Perché NON ritiriamo autoveicoli più vecchi di 11 anni.
Noi compriamo autoveicoli, gravati da fermo amministrativo anni 2008 – 2019
Perché NON ritiriamo autoveicoli più vecchi di 11 anni.
Il ritiro da parte nostra di autoveicoli, gravati da Fermo Amministrativo, è finalizzato a destinarli al solo utilizzo, che permette la normativa A.C.I / P.R.A – DSD0011454/09. Dove rende possibile il ritiro e la gestione di questi veicoli a Enti o ditte preposte, tra cui i Soccorsi Stradali, come siamo noi. Dopo il perfezionamento del ritiro e la presa in carico sui registri contabili, la ditta può utilizzare il veicolo solo per la derivazione di ricambi usati, vendita di parti singole, o cessione del veicolo intero a terzi, ma sempre per questo specifico uso.
La richiesta di ricambi, parti di carrozzeria o motori per veicoli, sia in Italia od anche all’estero, oramai va a riferirsi prevalentemente a veicoli non più vecchi di 10 anni. Raramente vi è richiesta di ricambi usati per veicoli sotto all’anno 2007, anche per via delle normative antinquinamento, che penalizzano la circolazione dei veicoli Euro 2 e 3 e per il loro basso valore commerciale.
Questa mancata richiesta di ricambi per i veicoli più datati, assommato alle spese di acquisto, ritiro con carro attrezzi, più spese di registrazione, fatturazione e presentazione della pratica di cessazione dalla circolazione del veicolo da P.R.A (circa 750 Euro), ci impedisce di valutare il ritiro di veicoli in fermo amministrativo più vecchi di 10 anni. Ovviamente ce ne dispiace.
Valutiamo a volte veicoli in Fermo Amministrativo più vecchi di 10 anni, se sono veicoli valorizzati da situazioni particolari, come: auto d’epoca, auto rare, auto di pregio, fuoristrada, suv, 4×4, pik Up o veicoli con attrezzature specifiche.
Perciò, se avete un veicolo datato, che rientra in questi standard (più vecchio di 10 anni), gravato da problemi di fermo amministrativo, ipoteca, problemi ereditari, fallimenti e ritenete, che abbia, comunque, un valore perché è “particolare”, provate a proporcelo.
Veicolo gravato da Fermo Amministrativo, cosa fare? Posso usarla? Posso venderla? Ritenete più opportuno vendere, siete nel posto giusto! Noi potremo offrirvi una rapida e ottima valutazione per il vostro autoveicolo gravato da: Fermo Amministrativo – preavviso di Fermo Amministrativo – Ipoteca – insoluto Bancario.
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Per una più esatta valutazione su autoveicoli gravati da fermo amministrativo, descrivetecelo al meglio, con più informazioni possibili: marca, modello, allestimento, anno di immatricolazione, diesel o benzina, cilindrata, km percorsi, lo stato d’uso del motore, cambio, carrozzeria, interni, e in linea di massima dove si trova.
In pochi minuti avrete di ritorno la nostra iniziale valutazione senza nessuna perdita di tempo da parte vostra.
Valutazione iniziale, che sarà migliorabile se altri “acquisto auto in fermo amministrativo” fanno meglio di noi.
I nostri punti di forza sono: ottime quotazioni, riservatezza, serietà, ritiro eseguito da noi presso di voi con un pagamento immediato (anche contanti) dal centro al nord Italia.
Ci teniamo a sottolineare, che essendo una ditta preposta (al momento l’unica sul mercato), offriamo una regolare e sicura gestione sul ritiro e acquisto di un veicolo, gravato da fermo amministrativo.
Con ciò, avrete anche la sicurezza e trasparenza sulle pratiche, presentate al P.R.A. (pubblico registro automobilistico)
Molto importante! I fermi amministrativi non sono tutti uguali. Ci sono Fermi amministrativi FISCALI e GIUDIZIALI.
Noi trattiamo e ritiriamo solo veicoli, gravati da FERMO AMMINISTRATIVO “FISCALE”, derivato da imposte, tasse, crediti o cartelle esattoriali non pagate. Per i fermi amministrativi “GIUDIZIALI” quelli, derivati da alcool test, mancanza di copertura assicurativa, guida senza patente, etc. etc. NON LI VALUTIAMO ne li TRATTIAMO, essendo veicoli non vendibili, perché gestiti da Autorità Giudiziale. Su questa tipologia di provvedimenti possiamo solo fornirvi informazioni sulle possibili procedure
Sanzioni per chi circola con un veicolo sottoposto a fermo amministrativo
Se durante il periodo in cui il veicolo è sottoposto a fermo, circola abusivamente con il veicolo stesso o consente che altri vi circolino abusivamente:
– una sanzione amministrativa da euro 1.988 ad euro 7.953;
– la revoca della patente;
– la confisca del veicolo.
In definitiva, semplicemente leggendo le due norme (articolo 86, comma 3, del dpr n. 602 del 1973 e articolo 214, 8° comma, del Codice della Strada) la conclusione sarebbe quella di applicare a chiunque circoli con un veicolo sottoposto a fermo fiscale la sanzione amministrativa da un minimo di euro 1.988 ad un massimo di euro 7.953 più la revoca della patente più la confisca del veicolo.
Tuttavia sono possibili altre interpretazioni (come quella del ministero dell’Interno che esclude, dandone la motivazione, ogni tipo di sanzione a chiunque circoli con veicolo sottoposto a fermo fiscale dato che il nuovo articolo 214 si riferisce e sanziona solo chi è stato nominato custode del veicolo).
Fino a che non sarà fatta chiarezza (o correggendo le norme o con sentenze che chiariscano l’interpretazione delle stesse), resta la circolare del ministero dell’Interno secondo cui chi circola con veicolo sottoposto a fermo fiscale non può venire sanzionato con le sanzioni previste dal nuovo articolo 214, 8° comma, del Codice della Strada; ma, si ripete, la circolare non è equivalente alla legge e non può assicurare (per i motivi sopra esposti) quella certezza che è invece necessaria.
Differenze tra Fermo Fiscale e Fermo Amministartivo
Esiste una differenza nei termini tra fermo amministrativo e fermo fiscale, indicando con il primo termine quella misura disposta dalle autorità amministrative (polizia municipale) preposte a punire gravi violazioni del codice della strada; e con il secondo, invece, la misura cautelativa provvisoria a garanzia del credito vantato dalla Pubblica Amministrazione e disposta dall’Agente della riscossione ex Decreto Presidente della Repubblica (DPR) 602/1973, articolo 86.
Per quanto attiene il fermo amministrativo, esso dispone fra l’altro che la perdita del possesso del veicolo per forza maggiore o per fatto di terzo o la indisponibilità conseguente a provvedimento dell’autorità giudiziaria o della pubblica amministrazione, annotate nei pubblici registri (PRA), fanno venir meno l’obbligo del pagamento del tributo per i periodi d’imposta successivi a quello in cui è stata effettuata l’annotazione.
L’obbligo di pagamento della tassa automobilistica durante il periodo di fermo fiscale della vettura (disposto dall’agente della riscossione) non si pone in contrasto con la esenzione dal tributo prevista, nella diversa ipotesi di fermo amministrativo (disposto dall’autorità amministrativa o da quella giudiziaria) e rientra, invece, nella regola che vuole quel tributo correlato non più alla circolazione, ma alla proprietà del mezzo.
Coloro, pertanto, che sono proprietari di un veicolo sottoposto a fermo fiscale sono obbligati al pagamento della tassa automobilistica.
Fermo amministrativo 2019 – Come sapere se la tua auto ha un fermo amministrativo
- Il contribuente per sapere se c’è un fermo amministrativo sull’auto da acquistare o su un veicolo di cui è proprietario, può:
- Richiedere una visura della targa del veicolo all’ACI – fermo amministrativo ACI – PRA: il costo per la visura è di 6,00 euro e può essere richiesta anche online o presso una delegazione ACI o agenzie di pratiche auto.
Ricordiamo che il mezzo sottoposto a ganasce fiscali, può essere venduto ma permane per il nuovo acquirente l’impossibilità di circolare con quel veicolo fino a quando il debito non verrà saldato, per cui prima di procedere all’acquisto di un’auto usata, si consiglia di fare molto attenzione e richiedere una visura sulla targa.
- Per quanto riguarda invece il pagamento del bollo auto e l’assicurazione dell’auto o moto con fermo amministrativo, vi è l’impossibilità di pagare il bollo auto fin quando non viene cancellato il fermo, nel frattempo è meglio dichiarare la perdita di possesso del veicolo, seguendo le indicazioni regionali di riscossione del bollo auto 2019.
- In merito all’assicurazione, se il veicolo oggetto di fermo amministrativo non è parcheggiato su strada ma in box o garage privati al chiuso, è possibile non assicurarlo, se invece è su strada, è bene sapere che qualora coinvolto in un sinistro stradale, la compagnia di assicurazione non risarcirebbe il danno, in quanto il veicolo non sarebbe dovuto circolare.
Cancellazione del fermo amministrativo auto: costi 2019
Per procedere alla cancellazione del fermo amministrativo ex Equitalia, il contribuente deve pagare il debito iscritto a ruolo, farsi rilasciare dall’Agente di riscossione, la certificazione attestante il pagamento del debito e recarsi al PRA.
Al PRA devono essere forniti i dati del veicolo, l’importo del credito ed il Certificato di proprietà del veicolo oggetto di provvedimento cautelare ed esecutivo e per il quale si richiede la cancellazione del fermo amministrativo, il cui costo è pari a 32 euro imposta di bollo.
In alternativa al CdP, il proprietario del veicolo può utilizzare anche il modello NP-3, ma in questo caso il costo aumenta a 48 euro.
| Fermo amministrativo auto | costi cancellazione |
| con certficato d proprietà veicolo | 32 euro di imposta di bollo |
| con modello NP-3 | 48 euro |
Fermo amministrativo 2019 – Come Funziona
Quando un contribuente riceve la notifica di una cartella esattoriale, ha 60 giorni per effettuare il pagamento del debito iscritto a ruolo.
Superato detto periodo, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione o un altro agente della riscossione che ha provveduto ad emettere la cartella, può attivare specifiche procedure cautelari atte a garantire il credito, ed esecutive per far sì che il debito venga pagato dal debitore.
Una delle procedure cautelari più comuni sono le cd. ganasce fiscali, cioè il fermo amministrativo auto ex Equitalia. Tale procedura, consiste quindi nell’inviare al debitore una comunicazione formale con la quale si dà seguito al mancato pagamento della cartella, attraverso la notifica del preavviso di fermo amministrativo su un veicolo a motore di proprietà del debitore.
Affinché l’Agenzia delle Entrate Riscossione possa iscrivere un fermo amministrativo, occorre però che il debito superi le 800 euro, e nello specifico:
| Fermo amministrativo | per debiti superiori a: |
| su 1 solo veicolo | 800-2000 euro |
| su max 10 veicoli | 2.000 -10.000 euro |
| su intero parco auto | oltre 10.000 euro |
Riassumendo:
- Debiti tra 800 e 2.000 euro: fermo amministrativo su un solo veicolo;
- Debiti tra i 2.000 e 10.000 euro: fermo su massimo 10 veicoli;
- Debiti oltre i 10.000 euro: Equitalia può sottoporre a fermo l’intero parco veicoli del debitore.
Inoltre per i debiti sotto i 1.000 euro, devono essere obbligatoriamente inviati 2 solleciti di pagamento, il primo dopo almeno 120 giorni dalla comunicazione di preavviso.

