Visure o visura PRA gratis, è possibile averla grauitamente?
Fare una “visura” al PRA vuol dire ottenere informazioni riguardanti un determinato veicolo quali dati anagrafici, indirizzo e codice fiscale dell’intestatario, tipo di veicolo ed eventuali problemi che lo riguardano (ad esempio multe o fermi amministrativi). E’ una procedura molto utile nel caso di acquisto di un’auto usata.
La visura si può fare presso gli uffici provinciali ACI del PRA o nelle agenzie di pratiche auto, ma c’è anche l’opzione web attraverso la banca dati PRA online. Ecco come procedere
Oltre agli uffici provinciali ACI del PRA e alle agenzie di pratiche auto, le visure si possono fare anche sul web tramite la banca dati PRA online. Ecco come procedere.
Sulla base del numero di targa del veicolo (e previo il pagamento degli importi dovuti) è possibile ottenere le informazioni anche online. La visura consente ad esempio il calcolo del bollo auto, basandolo direttamente sulla potenza del veicolo o inserendo i dati forniti nel registro dell’Agenzia delle Entrate.
A chi è interessato a comprare la macchina la visura conviene in quanto permette di accertare i dati forniti dal venditore, ma serve anche per risalire ad eventuali fermi amministrativi, ipoteche o vincoli di altro genere. In caso di sinistro è poi possibile individuare il nome del proprietario anche senza conoscere le sue generalità, basta avere il numero di targa.
Per fare una visura online bisogna andare nella sezione “Servizi” del sito www.aci.it e cliccare “Visure Pra”. A quel punto verrà richiesta la tipologia di pagamento e bisognerà fornire i dati del richiedente, quelli della fatturazione e infine quelli del veicolo.
Costi del servizio e modalità di pagamento
L’utilizzo del servizio visure online comporta un costo di 8,83 euro, di cui 6,00 euro per il costo della visura e 2,32 euro +22% IVA per il costo del servizio telematico.
Il pagamento può essere effettuato tramite il Nodo Dei Pagamenti – SPC, scegliendo il Prestatore di Servizi di Pagamento (la banca o un altro istituto di pagamento) e il relativo servizio (addebito su conto corrente, carta di credito, bollettino postale elettronico).
In alternativa si può pagare con carta di credito previa autorizzazione della società proprietaria della carta (il relativo rilascio del numero di autorizzazione verrà comunicato all’interessato). Le carte accettate sono Maestro, MasterCard, MasterCard SecureCode, Visa, Verified by Visa, American Express, Diners Club International e PostePay. Nell’estratto conto della carta di credito la visura effettuata e l’importo corrisposto saranno identificati con la causale “VISURENET”.
Non è quindi possibile ottenere uan visura di questo tipo in forma gratuita
Sospensione del fermo amministrativo, è possibile?
La cosa principale che il contribuente può fare per sospendere il fermo amministrativo fatto sulla sua macchina dalla vecchia Equitalia è di rateizzare il debito che ha permesso l’iscrizione al Pra del fermo amministrativo.
La rateazione può essere fatta presso le sedi della vecchia Equitalia, e deve riguardare le cartelle esattoriali che formano la motivazione del fermo amministrativo.
La sospensione del fermo amministrativo può essere richiesta senza prenotare un appuntamento, presentandosi allo sportello del PRA negli orari di apertura al pubblico presenti sul sito PRA.
Se l’agente della riscossione accoglie la richiesta di rateizzazione delle somme, il fermo amministrativo non è cancellato fino al momento dell’integrale pagamento del debito.
A partire dal pagamento della prima rata l’Agenzia Entrate-Riscossione rilascia all’interessato una lettera di consenso all’annotazione al PRA della sospensione del fermo amministrativo.
I provvedimenti di sospensione rilasciati dall’Agenzia Entrate-Riscossione prevedono espressamente un termine di 60 giorni per richiedere la relativa annotazione al PRA.
Il termine ha carattere perentorio
Se il termine è scaduto, per poter annotare al PRA la sospensione del fermo amministrativo è necessario richiedere il rilascio di un nuovo provvedimento di sospensione.
Il provvedimento di sospensione del fermo amministrativo può essere rilasciato dall’Agenzia Entrate-Riscossione anche in formato elettronico, con successiva stampa a cura del contribuente.
Se gli importi rateizzati non sono versati, l’Agente della riscossione revoca d’ufficio la sospensione del fermo amministrativo.
Ganasce fiscali Equitalia
In caso di debiti Equitalia, l’opzione di pagamento a rate delle cartelle esattoriali non cancella fermi ed ipoteche già in essere.
Tuttavia, la richiesta di un piano di rateazione consente la sospensione delle ganasce fiscali come ad esempio il blocco auto o veicolo o moto: a consentirlo è la circolare 105/2016 dell’agente della riscossione, operativa dal 15 febbraio 2016 ed applicabile ai contribuenti che accedono a un piano di dilazione e che hanno versato la prima rata.
Il tutto, grazie ad un accordo con il PRA, che permette la circolazione del veicolo.
E’ bene ricordare che, nonostante l’accoglimento dell’istanza di pagamento a rate, le ganasce in essere non vengono eliminate ma soltanto sospese, rimanendo attive fino al fino al pagamento dell’ultima rata (circolare 98/2015), così come disposto dal decreto legislativo n. 159/2015 di riforma della riscossione esattoriale.
Fermo amministrativo sulla macchina da lavoro
l cosiddetto blocco dell’auto da parte di Equitalia: illegittimo se si riesce a dimostrare che il mezzo serve per lavorare.
Equitalia non può iscrivere il fermo amministrativo sull’auto di proprietà del contribuente se questa serve per l’esercizio dell’attività d’impresa o della professione.
Lo prevede il testo unico sulla riscossione per come modificato nel 2013 dal “Decreto del Fare”.
Con lo stesso Decreto Legge cambiarono anche le procedure di notifica del provvedimento: il debitore ha diritto a ricevere una comunicazione preventiva 30 giorni prima del fermo amministrativo dell’auto.
In passato Equitalia era semplicemente tenuta a inviare un preavviso di fermo 20 giorni prima dell’atto che sarebbe proceduto, in automatica, portando con sé le famose ganasce.
Agenzia Entrate e Equitalia, differenze
L’agenzia delle Entrate Riscossione potrà accedere direttamente sui conti dei contribuenti al fine della riscossione delle somme inevase.
Questo significa più potere all’esattore, siamo braccati in un labirinto, non mettiamo in dubbio il pagamento delle imposte va eseguito, ma pagare multe triplicate o contenziosi di vecchia data moltiplicati al 200% in più non è democratico! E il fermo amministrativo sulle auto dove va a finire?
Agenzia delle Entrate Riscossione gestisce il fermo amministrativo sulle auto, in arrivo milioni di preavvisi di fermo amministrativo e richiesti di pignoramento!
Equitalia chiude con il Decreto Legge n.193/2016 passa tutto il contenzioso all’Agenzia delle Entrate Riscossione che subentra a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle società del Gruppo Equitalia e assume la qualifica di agente della riscossione con poteri più elevati.
Rottamare auto con fermo amministartivo
Il fermo amministrativo di un’auto è una sanzione applicata dagli Enti creditori (Agenzia delle Entrate, Comune, Inps, ecc..) nei confronti del proprietario di un’auto in caso egli abbia contratto dei debiti nei loro confronti.
Le conseguenze di un fermo amministrativo su un’auto sono:
divieto assoluto di circolazione del veicolo per il periodo specificato
divieto di radiazione, demolizione o esportazione del veicolo
possibile vendita forzata del veicolo da parte di Equitalia, in caso di difetto di pagamento
È possibile invece vendere il veicolo, ma l’acquirente dovrà anche farsi carico del fermo amministrativo dell’auto.
Posso contestare il fermo amministrativo su auto cointestata?
E’ illegittimo iscrivere un fermo amministrativo su un’auto cointestata anche a un soggetto non debitore. Ciò perché la misura cautelare finirebbe per pregiudicare anche quest’ultimo il quale, pur essendo completamente estraneo all’inadempimento, non potrebbe più circolare. Sicché l’agente della riscossione può iscrivere il fermo amministrativo solo a condizione che il proprietario dell’auto sia anche il debitore che non ha pagato le cartelle esattoriali.
Tale affermazione è stata condivisa anche dalla Commissione Tributaria Regionale del Piemonte secondo cui è illegittimo il fermo sull’auto in comproprietà. E’ cioè «oggettivamente inapplicabile» il fermo di un’auto comune a più proprietari quando non tutti sono debitori verso l’agente della riscossione.
Come abbiamo anticipato la gran parte dei giudici condivide l’interpretazione secondo cui l’Esattore non può bloccare l’auto in comproprietà. Il che fa agevolmente desumere che, se vuoi evitare il fermo amministrativo, puoi cointestare il mezzo ad un familiare. In teoria, però, trattandosi di una vera e propria donazione della metà del valore del bene, potrebbe essere un atto potenzialmente revocabile entro cinque anni dalla sua realizzazione. A prevederlo è lo stesso codice civile che consente la revocatoria di tutti gli atti a titolo gratuito (tra cui appunto la donazione) quando questi comportano un depauperamento dei beni del debitore. In alternativa l’agente della riscossione dovrebbe agire con l’azione volta a dimostrare la simulazione dell’atto.
Perdita di possesso per fallimento, fermo amministrativo, sequestro, pignoramento, confisca penale, requisizione
In alcuni casi a determinare l’indisponibilità del veicolo per il suo intestatario è l’emissione di un provvedimento da parte dell’autorità giudiziaria o della Pubblica Amministrazione come nel caso di fallimento, confisca, sequestro penale o giudiziario, pignoramento del veicolo.
Alcune volte il provvedimento viene iscritto al PRA dalle autorità competenti, ma non sempre. Quando il provvedimento non viene iscritto d’ufficio, l’intestatario del veicolo deve chiedere l’annotazione della perdita di possesso allegando il provvedimento che lo riguarda, in originale, in copia conforme o in copia dichiarata conforme.
In caso di perdita di possesso per fallimento, persiste l’obbligo di corrispondere il bollo auto, a meno che la singola Regione non abbia previsto espressamente l’esonero dal pagamento del bollo.
In caso di perdita di possesso per fermo amministrativo, si interrompe l’obbligo tributario tranne che nelle seguenti regioni: Basilicata, Campania, Emilia Romagna, Lazio, Marche, Provincia autonoma di Bolzano.
Per tutti gli altri casi sopra citati l’obbligo cessa dal periodo successivo alla data di emissione del provvedimento.
NB: L’annotazione della perdita di possesso per sequestro può essere richiesta solo nel caso in cui dal provvedimento risulti la non utilizzabilità del veicolo. Il solo sequestro della carta di circolazione non consente l’annotazione della perdita di possesso.
Perdita di possesso auto: come posso richiederla?
Perdita di possesso veicolo: in quali casi può essere richiesta e come
perdita di possesso, perdita di possesso auto
Se continui ad essere l’intestatario della tua vecchia auto, ma per qualche motivo non ne hai più la disponibilità (ti è stata rubata, sequestrata, pignorata, ecc.), è necessario che tu richieda al Pra – Pubblico Registro Automobilistico – l’annotazione della perdita di possesso auto. Solo così riuscirai a sottrarti al pagamento non solo del bollo auto, ma anche di eventuali contravvenzioni. In questo articolo ti spieghiamo chi può richiedere la perdita di possesso auto, in quali casi è possibile farla e soprattutto con quali modalità e costi.
Perdita di possesso auto per altri motivi
La perdita di posseso può essere altresì richiesta in caso di:
FALLIMENTO
In questo caso occorre disporre della sentenza di fallimento in in copia conforme o oppure della dichiarazione di copia conforme. La data di decorrenza dell’evento coincide con la data della sentenza;
SEQUESTRO
Occorre disporre della copia originale del provvedimento di sequestro disposto dall’amministrazione giudiziaria (civile o penale) o dalla Pubblica Amministrazione (ad es. sequestro dell’Agenzia delle Entrate), oppure della copia conforme o della oppure dichiarazione di copia conforme. La data di decorrenza dell’evento coincide con la data del sequestro;
PIGNORAMENTO
Produrre e consegnare il Verbale di pignoramento in originale o copia conforme oppure la dichiarazione di copia conforme. La data di decorrenza dell’evento coincide con la data del pignoramento;
CONFISCA AMMINISTRATIVA O PENALE
in una simile ipotesi occorre produrre il Provvedimento di confisca emesso dal Prefetto o dall’autorità giudiziaria in originale o in copia conforme, oppure dichiarazione di copia conforme. La data di decorrenza dell’evento coincide con la data della confisca;
SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE (o altro organo giurisdizionale)
In questo caso occorre produrre la copia conforme della sentenza che dichiara la perdita di possesso del veicolo oppure allegare dichiarazione di copia conforme. La data di decorrenza dell’evento coincide con la data di avvenuta perdita di possesso indicata nella sentenza (in mancanza si farà riferimento alla data di emissione della sentenza);
CONSEGNA A RIVENDITORE IRREPERIBILE O FALLITO
Qui basta produrre la dichiarazione sostitutiva, mentre la data di decorrenza dell’evento coincide con la data di annotazione al PRA della stessa dichiarazione.
Chiaramente possono sussistere altre ipotesi di perdita di possesso non rientranti nelle casistiche sopra indicate.
Ganasce Fiscali: stiamo parlando del fermo amministrativo dell’auto a seguito di somme non pagate.
Ganasce Fiscali: stiamo parlando del fermo amministrativo dell’auto a seguito di somme non pagate.
La storia è tristemente sempre la stessa: ci dimentichiamo di pagare una multa, un bollo o un qualsiasi debito all’Agenzia delle Entrate e – dopo 60 giorni dall’invio della cartella esattoriale – si procede con il fermo amministrativo.
Solo che, nonostante l’Agenzia sia sempre molto attenta a esigere i pagamenti, non è sempre altrettanto attenta nel notificare i fermi amministrativi: può succedere allora che semplice controllo da parte della stradale si trasformi in un incubo, con multa (salata) amministrativa e confisca del veicolo.
Come funziona il fermo amministrativo?
Il fermo è previsto per i debitori insolventi e consiste nel blocco dei veicoli intestati, che non potranno circolare per strada, non possono essere radiati dal PRA, esportati all’estero o demoliti.
Quando il contribuente riceve la notifica di una cartella esattoriale, ha 60 giorni di tempo per pagare, al termine dei quali l’Agenzia delle Entrate – Riscossioni ha la facoltà di attivare il procedimento di fermo, che viene comunicato attraverso un preavviso.
A questo punto il debitore ha altri 30 giorni di tempo per sanare la sua posizione (pagando, rateizzando o attivando provvedimenti di sgravio o sospensione) al termine dei quali si procede all’iscrizione vera e propria del fermo: il veicolo non è più utilizzabile.
Cosa succede dopo?
Una volta emesso il fermo può essere eliminato solo a fronte del pagamento completo; se il proprietario non salda il debito, l’Agente può disporre addirittura il pignoramento del mezzo e la vendita all’asta.
Tuttavia ci sono alcuni aspetti da tenere in considerazione: in primo luogo, il fermo non può avvenire per cartelle esattoriali inferiori agli 800 euro. Inoltre, per i debiti sotto i 1000 euro il pagamento deve essere sollecitato obbligatoriamente 2 volte, il primo dei quali deve avvenire dopo almeno 120 giorni dal preavviso ricevuto.
Nel caso il veicolo sia necessario per lavorare, e sia quindi strumentale alla sussistenza, il debitore può richiedere la sospensione del provvedimento allegando però tutta la documentazione per dimostrare che l’utilizzo del mezzo sia assolutamente indispensabile.

